L’utilizzo massiccio dei sistemi di videosorveglianza nella nostra società ha fatto sì che gli spostamenti degli individui perdessero la qualità di anonimato e riservatezza. In merito ai sistemi di videosorveglianza risultano gravose le implicazioni in materia di privacy, protezione dei dati personali e diritto del lavoro.
E’ obbligo del titolare rispettare i principi stabiliti dall’art. 5 del GDPR quali liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e accountability.
Per giustificare l’installazione di tali impianti, la normativa privacy rende chiaro quali sono le basi giuridiche su cui poggia il trattamento, quale prima fra tutte il legittimo interesse (ad esempio l’interesse del titolare di implementare tale sistema per ovviare ad atti di criminalità come furti o rapine).
Con la continua evoluzione tecnologica, gli impianti di videosorveglianza potrebbero essere in grado di raccogliere una qualità di dati molto elevata, tali che possono configurarsi come particolari (c.d. "sensibili").
Il GDPR prevede all’articolo 25 che il titolare debba implementare, prima dell’inizio del trattamento, misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione dei dati. Alcuni accorgimenti sono da considerarsi indispensabili per il raggiungimento dell’obiettivo quali a titolo esemplificativo, l’individuazione (se presente) del responsabile per la gestione e il funzionamento dell’impianto, o di una società esterna incaricata ex art. 28 del GDPR, formazione del personale addetto, fornitura di un’informativa adeguata agli interessati (clienti, dipendenti, fornitori), cancellazione automatica dei dati conservati allo scadere di tale periodo.
E’ in capo al titolare l’obbligo di informazione agli interessati ex art. 12 del GDPR. In tal senso, l’utilizzo di un cartello di avvertimento al fine di informare che l’area è sottoposta a videosorveglianza e fornire un’informativa completa ex art. 13 del GDPR in un luogo facilmente accessibile all’interessato come ad esempio una postazione front desk o per il tramite di QR Code.
La legge prevede una pena nell’ impiego illegittimo di impianti di videosorveglianza o di controllo a distanza dei lavoratori. La sanzione è stabilita, nell’ammenda da 154 euro a 1.549 euro o arresto da 15 giorni a 1 anno, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate congiuntamente. Quando, per le condizioni economiche del reo, l’ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. Rientra nella discrezionalità dell’ispettore, il potere-dovere di individuare i casi di maggiore gravità.
Tra le violazioni di maggiore gravità rientrano le seguenti ipotesi:
Adottare gli accorgimenti da cui il GDPR, rende il lavoratore/cliente/fornitore non solo consapevole dei propri diritti, ma anche tutelato da eventuali violazioni. Maggior trasparenza significa maggiore fiducia. Se anche tu vuoi assicurarti che la tua azienda sia in linea con quanto previsto dal Regolamento europeo, scrivici una mail oppure prenota una consulenza con il nostro team.
Gianluca Magli